Art. 73

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Gli esercenti di una delle industrie contemplate all'art. 34 che direttamente od indirettamente sottraessero o tentassero di sottrarre spirito estratto dal magazzino all'impiego cui e' stato destinato, saranno passibili di multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo della tassa di fabbricazione non soddisfatta, inerente alla quantita' di spirito colta in frode.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art73 · fonte su Normattiva