Art. 74
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Tanto gli spiriti e le bevande alcooliche che vengono trasportati senza accompagnamento delle bollette di pagamento o di legittimazione o con bollette per le quali il termine di scadenza sia passato, quanto quelli che sono trovati in eccedenza al carico di scrittura dei magazzini all'ingrosso, saranno sottoposti al pagamento del dazio di confine, della sopratassa di fabbricazione e della tassa di vendita, oltre a una multa estensibile dal doppio al decuplo dei mentovati tributi insieme riuniti.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva