Art. 75
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All'infuori dei casi mentovati nella presente legge, qualunque azione od emissione, mediante la quale si sottragga o si tenti di sottrarre gli spiriti al pagamento della tassa di vendita o a parte di essa, e' punita con una multa dal doppio al sestuplo della tassa generale di vendita.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva