Art. 75

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

All'infuori dei casi mentovati nella presente legge, qualunque azione od emissione, mediante la quale si sottragga o si tenti di sottrarre gli spiriti al pagamento della tassa di vendita o a parte di essa, e' punita con una multa dal doppio al sestuplo della tassa generale di vendita.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art75 · fonte su Normattiva