Art. 77
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[1]La tenuta irregolare dei registri, di cui all'art. 55 per la quale si renda impossibile accertare il movimento degli spiriti, e' punita con una multa da 5 a 250 lire.
[2]La mancanza dei registri e la ricusata presentazione di essi agli agenti della finanza sono punite con una multa da lire 50 a 500.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva