Art. 78

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Qualunque sia l'infrazione alle discipline stabilite dalla presente legge per le fabbriche dell'aceto e dell'enocianina, oltre alle pene suindicate, sara' pronunciata la decadenza della fabbrica per il periodo di un anno dal beneficio dell'abbuono o della restituzione.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art78 · fonte su Normattiva