Art. 78
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Qualunque sia l'infrazione alle discipline stabilite dalla presente legge per le fabbriche dell'aceto e dell'enocianina, oltre alle pene suindicate, sara' pronunciata la decadenza della fabbrica per il periodo di un anno dal beneficio dell'abbuono o della restituzione.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva