Art. 8

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Nelle fabbriche sottoposto all'obbligo del misuratore e' in facolta' dell'Amministrazione di eseguire a proprie spese quanto e' necessario per applicare il detto istrumento e di occupare senza indennita' lo spazio occorrente per l'adattamento e la vigilanza.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art8 · fonte su Normattiva