Art. 81
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Il Governo del Re e' autorizzato a proibire la vendita degli spiriti per uso di bevande, quando sia riconosciuto che non abbiano quel grado di rettificazione che e' necessario, udito in via di massima il Consiglio superiore di sanita', nell'interesse dell'igiene pubblica.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva