Art. 83
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Insino a che non sia resa possibile l'applicazione dell'accertamento diretto della tassa di fabbricazione ai termini dell'art. 4 della presente legge, nelle fabbriche che distillano le vinaccie e il vino, varranno anche per le distillerie non agrarie le disposizioni contenute nel primo capoverso dell'art. 10.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva