Art. 84

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[1]Gli esercenti le fabbriche di spirito agrarie, alle quali non e' applicato il misuratore, potranno, fino a tutto il 1889, mettere in deposito lo spirito da loro prodotto in appositi magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica e sottoposti allo prescrizioni della legge doganale pei depositi privati.

[2]In questo caso la tassa di fabbricazione liquidata sara' pagata a misura della estrazione dello spirito dai magazzini.

[3]La presente disposizione sara' applicata nei limiti e colle cautele prescritti per decreto Reale.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art84 · fonte su Normattiva