Art. 84
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[1]Gli esercenti le fabbriche di spirito agrarie, alle quali non e' applicato il misuratore, potranno, fino a tutto il 1889, mettere in deposito lo spirito da loro prodotto in appositi magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica e sottoposti allo prescrizioni della legge doganale pei depositi privati.
[2]In questo caso la tassa di fabbricazione liquidata sara' pagata a misura della estrazione dello spirito dai magazzini.
[3]La presente disposizione sara' applicata nei limiti e colle cautele prescritti per decreto Reale.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva