Art. 87
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
La presente legge entrera' in vigore col primo giorno di settembre 1889. Dallo stesso giorno, la restituzione o l'abbuono del diritti per i casi di esportazione, considerati dall'art. 64, saranno fatti prendendo per base la misura delle tasse fissate dagli articoli 1 e 50 di questa legge.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva