Art. 87

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La presente legge entrera' in vigore col primo giorno di settembre 1889. Dallo stesso giorno, la restituzione o l'abbuono del diritti per i casi di esportazione, considerati dall'art. 64, saranno fatti prendendo per base la misura delle tasse fissate dagli articoli 1 e 50 di questa legge.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art87 · fonte su Normattiva