Art. 88

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[1]Per lo spirito gravato della tassa di fabbricazione esistente, alla data dell'attuazione della presente legge, nei depositi delle fabbriche assimilati ai depositi doganali, la tassa sara' dovuta nella misura indicata dall'art. 1.

[2]Per lo spirito rispetto al quale il pagamento della tassa e' guarentito mediante cauzione, la liquidazione dei pagamenti non ancora eseguiti sara' riformata in ragione della tassa di che all'art. 1, purche' esista in deposito la corrispondente quantita' di prodotto.

[3]In nessun caso, per effetto della presente legge, saranno restituite la tassa di fabbricazione e quella di vendita gia' pagate.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art88 · fonte su Normattiva