Art. 89
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[1]Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato, rivedra' e riordinera' le disposizioni regolamentari vigenti sui tributi degli spiriti, conformemente alle disposizioni dalla presente legge e determinera':
- a)le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;
- b)i locali da fornirsi gratuitamente nelle fabbriche agli agenti incaricati della vigilanza permanente;
- c)le norme per la formazione degli inventari da farsi negli stabilimenti soggetti alla vigilanza permanente;
- d)le scritture da tenere per la liquidazione della tassa;
- e)i criteri per la determinazione preventiva della tassa giornaliera commisuraia alla produttivita' delle fabbriche di alcool;
- f)le dichiarazioni che i fabbricanti e possessori di lambicchi dovranno presentare, e le cautele intese a prevenirne l'uso clandestino;
- g)i modi da tenere per l'applicazione degli strumenti indicati nell'articolo 4;
- h)le discipline e le altre condizioni per la riscossione delle tasse, per la vigilanza, per le contravvenzioni e per le pene da applicarsi entro i limiti stabiliti dalla legge 3 luglio 1861, n. 1827, dal decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018 e dal presente testo unico di legge;
- i)le norme per la restituzione all'uscita dal Regno della tassa degli spiriti, tanto naturali quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati;
- l)il metodo da seguire per ridurre il peso degli spiriti importati dall'estero in misura di capacita' e per determinare la tara delle botti.
[2]Visto d'ordine di S. M. Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze: F. SEISMIT-DODA.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva