Art. 9
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[1]L'applicazione dei misuratori e la vigilanza permanente per l'accertamento diretto del prodotto nelle distillerie non agrarie e in quelle contemplate dal 3° comma dell'art. 10 e dall'art. 11 e' fatta di pieno diritto dall'Amministrazione finanziaria in qualunque momento lo creda opportuno, salvo gli effetti della dichiarazione per la lavorazione in corso.
[2]Se fosse stato iniziato il giudizio peritale, di che all'art. 16, esso varrebbe per regolare la tassazione giornaliera controversa fino al termine della lavorazione in corso.
[3]In caso di divergenza tra l'ufficio tecnico di finanza, incaricato della applicazione dei misuratori, ed i fabbricanti circa il carattere non agrario delle distillerie, decide il Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle).
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva