Art. 10
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[1](Art. 14 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).
[2]I consorziati concorrono alle spese del Consorzio mediante un contributo imposto su tutti i terreni in esso compresi e ciascuno nelle proporzioni stabilite dalla convenzione o dal diritto comune.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva