Art. 10

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[1](Art. 14 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

[2]I consorziati concorrono alle spese del Consorzio mediante un contributo imposto su tutti i terreni in esso compresi e ciascuno nelle proporzioni stabilite dalla convenzione o dal diritto comune.

Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747~art10 · fonte su Normattiva