Art. 14
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[2]Gli atti relativi alla costituzione di Consorzi d'irrigazione, o diretti ad estendere, intensificare e migliorare le irrigazioni, nonche' di acquisto dell'acqua per le irrigazioni, o per riscatto di opere preesistenti e gli atti per modificazione dei precedenti contratti, statuti o disposti da regolamenti approvati dal Ministero di agricoltura, su parere della competente Cattedra ambulante di agricoltura saranno registrati con la tassa fissa di L. 10 per la parte che attiene alla costituzione e al funzionamento dei Consorzi d'irrigazione.
[3]E' ridotta a meta' la tassa di registro per gli atti giudiziari compiuti dai Consorzi d'irrigazione, per le sentenze e i lodi arbitrali che concernano controversie in cui siano parte i Consorzi d'irrigazione.
[4]Qualora occorra trascrivere tali atti o sentenze o lodi sara' dovuta, per la trascrizione, la tassa fissa di L. 10.
[5]La durata di tali riduzioni e' di anni dieci dalla data dell'atto costitutivo del Consorzio.
[6]E' ridotta a meta' la tassa di bollo per le delegazioni di contributi consorziali a garanzia dei mutui concessi a Consorzi di irrigazione dagli Istituti di credito o dalla Cassa depositi e prestiti o dal Comitato speciale istituito con R. D. 28 novembre 1919, n. 2405.
[7]Sono ridotte ad un quinto le tasse ipotecarie per i mutui ipotecari concessi a norma dell'art. 29 della presente legge.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933 · versione 0 su Normattiva