Art. 17

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[1](Art. 4 legge 5 gennaio 1922, n. 54).

[2]La costituzione dei Consorzi irrigui e' dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto della Provincia in cui e' situata la maggior parte della superficie dei terreni da irrigare, sentito il parere della cattedra ambulante.

[3]Il prefetto puo' emanare il provvedimento di ufficio e su domanda di Enti o privati, interessati, quando ne sia dimostrata la convenienza, per l'incremento della agricoltura.

[4]La domanda potra' essere presentata anche dall'impresa concessionaria di un serbatoio, o canale, o di una rete di pozzi a scopo principale di irrigazione, nell'interesse proprio e del costituendo Consorzio irriguo, purche' l'impresa abbia raccolte le sottoscrizioni degli interessati all'acquisto dell'acqua, siano proprietari o affittuari di almeno la meta' della superficie irrigabile, e s'impegni a trasferire la proprieta' al costituendo Consorzio col pagamento di rate di ammortamento.

[5]Contro il decreto del prefetto e' dato soltanto ricorso al Ministero per l'agricoltura, che decidera' su conforme parere della Commissione Reale per le irrigazioni.

Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747~art17 · fonte su Normattiva