Art. 18

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[1](Art. 11 legge 29 maggio 1873, n. 1387).

[2]I Consorzi esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge 29 maggio 1873, n. 1387, sono conservati e, tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere, continueranno a procedere con osservanza dei loro regolamenti o statuti.

[3]Non potranno pero' profittare delle disposizioni della presente legge, ove a questa non si uniformino.

Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747~art18 · fonte su Normattiva