Art. 18
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[1](Art. 11 legge 29 maggio 1873, n. 1387).
[2]I Consorzi esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge 29 maggio 1873, n. 1387, sono conservati e, tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere, continueranno a procedere con osservanza dei loro regolamenti o statuti.
[3]Non potranno pero' profittare delle disposizioni della presente legge, ove a questa non si uniformino.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933 · versione 0 su Normattiva