Art. 19

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[1](Art. 1 testo unico 22 luglio 1920, n. 1154. Art. 3 legge 5 gennaio 1922, n. 54).

[2]Il Ministro di agricoltura, con decreto da emanarsi sentito il parere del Consiglio superiore di agricoltura, potra' concedere, entro i limiti delle somme stanziate in bilancio, un concorso a privati, a Consorzi d'irrigazione costituiti in conformita' della presente legge, a Comuni e a Provincie per opere di presa eduzione e condotta delle acque fino alla zona d'irrigazione, compresi i canali, gli apparecchi elevatori e gli impianti elettrici, a condizione che l'acqua ottenuta con l'opera predetta, e destinata a scopo di irrigazione, sia in quantita' non minore di un litro al minuto secondo.

[3]Un sussidio potra' essere anche concesso ai Comuni, a quali si propongono di utilizzare per le irrigazioni le acque di fogna mediante l'esecuzione di opere di canalizzazione previste in speciali progetti approvati dal Ministero di agricoltura, sentito il Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni e il Comitato tecnico del Consiglio superiore di agricoltura.

Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747~art19 · fonte su Normattiva