Art. 20
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[2]Il concorso dello Stato verra' dato, entro i limiti del progetto presentato al Ministro per ottenerlo, mediante il pagamento di una quota d'interesse annuo, proporzionata alle somme realmente spese, nell'esecuzione delle opere di cui all'art. 19.
[3]E' reso facoltativo il concorso dei Comuni e delle Provincie, che potra' essere dato, a fondo perduto, o nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.
[4]Le opere di cui sopra potranno essere distinte in piu' parti e, a mano a mano che ciascuna di queste giungera' a compimento, sara' ad istanza degli interessati e sulla proposta del Ministro di agricoltura, collaudata secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo V, capitolo 3° ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sara' fatto dopo un anno dalla data della collaudazione.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva