Art. 21
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[1](Art. 4 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).
[2]I progetti di derivazione che presumibilmente importino una spesa superiore a lire cinquemila dovranno essere preventivamente approvati dal Genio civile.
[3]Il costo dalle opere verra' stabilito in seguito a collaudo da praticarsi pure dal Genio civile ed a questo Corpo sara' anche affidata la misura della portata delle acque da farsi almeno due volte in tempo di magra.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva