Art. 23
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[1](Art. 6 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).
[2]Il concorso dello Stato per l'esecuzione di opere di derivazione d'acqua d'irrigazione superiore a litri 100 al minuto secondo, sara' del 3, del 2 e dell'1 per ogni cento lire di capitale spese, rispettivamente, per tre decenni successivi.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva