Art. 27
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[1](Art. 6 legge 5 gennaio 1922, n. 54).
[2]La Cassa depositi e prestiti mettera' a disposizione dell'Ente che intenda costruire l'opera d'irrigazione, in conto corrente, lo intero ammontare del mutuo deliberato a norma di legge, non appena risultino soddisfatte le condizioni predette.
[3]La prima rata delle somme necessarie per la costruzione delle opere di irrigazione alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi irrigui sara' versata sull'ammontare totale del mutuo all'atto dell'inizio dei lavori nella misura che sara' stabilita dall'ufficio del Genio civile in base al progetto approvato, e per il rimanente, in rate successive, in base a certificato di avanzamento dei lavori redatto dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione si eseguiranno i lavori predetti.
[4]Le anticipazioni da farsi sui mutui della Cassa depositi e prestiti non potranno superare un decimo di ciascun mutuo e non potranno consentirsi che per forniture e lavori fatti in economia, oppure in caso di appalti concessi a Societa' cooperative di produzione e lavoro.
[5]L'ultima rata di ciascun mutuo e' subordinata al collaudo approvato dal Genio civile. Per ciascuna anticipazione resta ferma la necessita' di esibire alla Cassa depositi e prestiti insieme colla domanda, il nulla osta del prefetto, ai sensi delle disposizioni che regolano i mutui della Cassa stessa.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933 · versione 0 su Normattiva