Art. 4
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[1](Art. 2 legge 29 maggio 1873, n. 1387).
[2]Ogni Consorzio per l'irrigazione dovra' nel regolamento o statuto prescritto dagli articoli 657 e 659 del Codice civile specificare l'estensione e il perimetro del terreno che si vuole irrigare, i mezzi coi quali intende provvedere all'impresa, le condizioni di ammissione dei soci, i modi di amministrazione ed i poteri assegnati agli amministratori.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933 · versione 0 su Normattiva