Art. 9
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[1](Art. 5 legge 20 maggio 1873, n. 1387).
[2]E' fatta facolta' ai Consorzi per l'irrigazione di stabilire nell'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il Consorzio, siano decise col mezzo di arbitri, e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutorie, non ostante l'appello ai tribunali ordinari, che sara' sempre ammesso.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933 · versione 0 su Normattiva