Art. 10
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[1]I Magazzini rispondono verso l'Erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.
[2]Essi sono sottoposti ai regolamenti che potranno imporsi dall'Amministrazione delle gabelle, previo decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 12 gennaio 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva