Art. 10

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[1]I Magazzini rispondono verso l'Erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

[2]Essi sono sottoposti ai regolamenti che potranno imporsi dall'Amministrazione delle gabelle, previo decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 12 gennaio 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-12-17;1154~art10 · fonte su Normattiva