Art. 11

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[1]Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono indistintamente soggetti alla tassa fissa di bollo di centesimi cinquanta, da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente, e che terra' luogo di ogni altra tassa di bollo e registro.

[2]Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.

Testo vigente dal 12 gennaio 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-12-17;1154~art11 · fonte su Normattiva