Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1883 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono indistintamente soggetti alla tassa fissa di bollo di centesimi cinquanta, da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente, e che terra' luogo di ogni altra tassa di bollo e registro.
[2]Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.
Testo vigente dal 12 gennaio 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva