Art. 12
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Le Camere di commercio verificano se all'atto della costituzione dei Magazzini generali sieno state adempiute le prescrizioni degli articoli 2, 4 e 5, ed in caso di mutazione, quelle volute dall'art. 6, a meno che i Magazzini non sieno istituiti da Societa', per l'esistenza e costituzione delle quali si richieda l'autorizzazione Sovrana.
Testo vigente dal 12 gennaio 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva