Art. 13
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[1]Le Camere di commercio, quando vi siano invitate da azionisti rappresentanti un decimo del capitale sociale, esamineranno se le situazioni corrispondano alla verita' della cosa.
[2]Quando vi siano invitate da uno o piu' detentori di fedi di deposito o di note di pegno, esamineranno se le merci contemplate nei documenti da essi posseduti siano custodite e conservate a dovere.
[3]Del risultato delle seguite ispezioni ragguaglieranno senza indugio il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Testo vigente dal 12 gennaio 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva