Art. 13

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[1]Le Camere di commercio, quando vi siano invitate da azionisti rappresentanti un decimo del capitale sociale, esamineranno se le situazioni corrispondano alla verita' della cosa.

[2]Quando vi siano invitate da uno o piu' detentori di fedi di deposito o di note di pegno, esamineranno se le merci contemplate nei documenti da essi posseduti siano custodite e conservate a dovere.

[3]Del risultato delle seguite ispezioni ragguaglieranno senza indugio il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Testo vigente dal 12 gennaio 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-12-17;1154~art13 · fonte su Normattiva