Art. 14
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Per eseguire il suo mandato, il delegato o i delegati della Camera di commercio avranno facolta' di ispezionare i Magazzini generali, verificando i depositi, esaminando i libri, ed in generale tutti i registri, atti e documenti.
Testo vigente dal 12 gennaio 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva