Art. 15
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Per le contravvenzioni al disposto degli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si incorrera' nella pena della multa da lire 51 a lire 5000, salvi i casi di maggiori pene, quando il fatto possa costituire un reato preveduto dal Codice penale, e salva l'azione civile dei danni agli interessati, a termini di legge.
Testo vigente dal 12 gennaio 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva