Art. 15

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Per le contravvenzioni al disposto degli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si incorrera' nella pena della multa da lire 51 a lire 5000, salvi i casi di maggiori pene, quando il fatto possa costituire un reato preveduto dal Codice penale, e salva l'azione civile dei danni agli interessati, a termini di legge.

Testo vigente dal 12 gennaio 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-12-17;1154~art15 · fonte su Normattiva