Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1883 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Tre copie autentiche dell'atto predetto debbono essere consegnate, una al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, l'altra alla segreteria del Tribunale di commercio del luogo, o di quello che ne fa le veci, la terza alla segreteria della Camera di commercio ed arti che ha giurisdizione ove il Magazzino generale deve essere istituito.
Testo vigente dal 12 gennaio 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva