Art. 5

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[1]Un sunto dell'atto indicato agli articoli precedenti dovra' inoltre essere inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio destinato agli annunzi giudiziari della provincia ove ha sede il Magazzino, nel termine di un mese dal giorno della consegna delle copie al Ministero ed alle segreterie del Tribunale e della Camera.

[2]Le operazioni del Magazzino generale potranno solo iniziarsi due mesi dopo avvenuta la consegna delle copie autentiche dell'atto costitutivo.

[3]Finalmente il Tribunale e la Camera trascriveranno l'atto di cui si tratta sopra apposito registro e lo terranno affisso per tre mesi al loro albo.

Testo vigente dal 12 gennaio 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-12-17;1154~art5 · fonte su Normattiva