Art. 8

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I Magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci e derrate, e dai casi di forza maggiore.

Testo vigente dal 12 gennaio 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-12-17;1154~art8 · fonte su Normattiva