Art. 8
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I Magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci e derrate, e dai casi di forza maggiore.
Testo vigente dal 12 gennaio 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva