Art. 11
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[1]Dal 1° luglio 1874 e' posto fuori di uso il bollo delle carte da giuoco di che nella legge dal 21 settembre 1862, num. 965, e vi e' sostituito altro bollo con forma e distintivi determinati per R. decreto.
[2]La vendita delle carte da giuoco, gia' sottoposte al bollo fuori d'uso, non sara' permessa che per il corso di sei mesi dal 1° luglio 1874; dopo di che dovranno essere bollate nuovamente, senza spesa del possessore, purche' questi ne faccia domanda all'Intendenza di finanza entro un mese dalla scadenza di detto termine.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva