Art. 13
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[1]Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti altre materie, le quali non siano state precedentemente abrogate.
[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a Valsavaranche, il 13 settembre 1874.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]M. Minghetti.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva