Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Questa tassa si percepira' dall'Amministrazione delle finanze facendo pagare un bollo impresso in una carta determinata di ogni mazzo, che verra' fissata dal Ministro delle Finanze, la quale dovra' portare impresso anche il nome del fabbricatore ed il luogo della fabbrica.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva