Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le carte da giuoco destinate all'estero saranno esenti da tassa. A garanzia dell'Amministrazione delle finanze dovranno pero' essere trasmesse all'ufficio del bollo, ove la carta di ogni giuoco, portante il nome del fabbricatore, sara' segnata con un bollo speciale e gratuito.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva