Art. 6
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Chiunque voglia fabbricare o vendere carte da giuoco dovra' dichiararlo all'autorita' finanziaria del luogo, la quale gli rilasciera' un attestato della fatta dichiarazione, che munito di bollo da centesimi 50 a carico del fabbricatore o rivenditore, dovra' essere rinnovato al principio di ogni anno.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva