Art. 8
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[1]La contravvenzione di che al num. 1 del precedente articolo e' punita con multa fra le 25 e le 100 lire, e, se accertata a carico di un commerciante o di un conduttore di uno stabilimento od esercizio pubblico, con multa da 100 a 400 lire.
[2]Qualora colla contravvenzione sia accertato l'uso in luogo pubblico di carte da giuoco non bollate o bollate per l'estero, saranno solidalmente tenuti al pagamento della multa quelli che avranno fatto uso delle carte ed il conduttore dello stabilimento od esercizio pubblico nei cui locali sara' stata accertata la contravvenzione.
[3]Le contravvenzioni di che ai numeri 2 e 3 del citato articolo 7 saranno rispettivamente punite con multe fra le lire 100 e 400, ed al pagamento saranno solidalmente tenuti, colla persona o colle persone a cui carico verra' rilevata la contravvenzione, i fabbricanti, i committenti e gli assuntori del trasporto.
[4]In ogni caso avra' luogo la perdita delle carte da giuoco cadute in contravvenzione.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva