Art. 1
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I cittadini dello Stato che concorrono alla leva di terra idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo di loro eta'. Raggiunta questa eta' cessa qualsiasi obbligo al servizio militare, salvo per gli ufficiali il disposto del capo VI della legge 30 settembre 1873, n. 1591 (Serie 2ª).
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva