Art. 10
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[1]((Il contingente di prima categoria assegnato a ciascun circondario e' dal prefetto o sottoprefetto ripartito fra i mandamenti di cui esso si compone, in proporzione del numero degl'inscritti sulle liste di estrazione di ogni mandamento. Salvo la citta' di Napoli, tutte le altre che comprendono piu' mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.
[2]Il contingente della prima parte di seconda categoria assegnato a ciascun distretto militare e' ripartito dal rispettivo comandante fra i vari mandamenti, in proporzione del numero degli arruolati nella seconda categoria dei mandamenti stessi.
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva