Art. 100

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[1]Non sono ammessi a farsi surrogare:

[2]1° Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al capo XVIII;

[3]2° I disertori sebbene graziati;

[4]3° I militari non graduati ascritti per punizione ad un corpo disciplinare.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art100 · fonte su Normattiva