Art. 100
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[1]Non sono ammessi a farsi surrogare:
[2]1° Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al capo XVIII;
[3]2° I disertori sebbene graziati;
[4]3° I militari non graduati ascritti per punizione ad un corpo disciplinare.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva