Art. 103
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[1]((Le surrogazioni di fratello posteriori all'arruolamento seguono normalmente presso il corpo in cui trovasi arruolato il surrogante.
[2]Qualora il fratello surrogato non abbia l'attitudine speciale per quel corpo, il Ministro della Guerra determinera' in quale altro corpo od arma debba aver luogo la surrogazione)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva