Art. 106
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[1]Il surrogato ammesso da un Consiglio di leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo sotto le armi sia dal comandante del corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermita' preesistente alla incorporazione, deve essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di leva del circondario in cui il Corpo e' stanziato.
[2]Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio, e' immantinente prosciolto dal contratto arruolamento.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva