Art. 107
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[1]1° Quando il surrogato sia deceduto prima di giungere sotto le armi;
[2]2° Quando sia giudicato inabile al corpo giusta il disposto del precedente articolo 106;
[3]3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge;
[4]4° Quando il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a cominciare dal giorno dell'arruolamento.
[5]Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verra' fissato, assumere personalmente il servizio.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva