Art. 115

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((In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa, ed alla condizione soltanto di cui al n. 1 dell'art. Potranno anche essere ammessi a prestar servizio, nelle suindicate condizioni, nei corpi dell'esercito permanente i militari di seconda e quelli di terza categoria appartenenti a classi tuttora in congedo illimitato)).

Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art115 · fonte su Normattiva