Art. 115
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa, ed alla condizione soltanto di cui al n. 1 dell'art. Potranno anche essere ammessi a prestar servizio, nelle suindicate condizioni, nei corpi dell'esercito permanente i militari di seconda e quelli di terza categoria appartenenti a classi tuttora in congedo illimitato)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva