Art. 117

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I giovani che contraggono l'arruolamento di cui nell'articolo precedente sono ascritti alla 1° categoria. Essi verranno computati nel contingente della leva della propria classe, ma la loro ferma decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammessione sotto le armi.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art117 · fonte su Normattiva