Art. 117
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I giovani che contraggono l'arruolamento di cui nell'articolo precedente sono ascritti alla 1° categoria. Essi verranno computati nel contingente della leva della propria classe, ma la loro ferma decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammessione sotto le armi.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva