Art. 119

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Il volontario di un anno e' mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio. Qualora al termine di questo anno non dia prova di aver raggiunto il grado necessario di istruzione militare potra' essere obbligato a prolungare il servizio anche fino ad altri sei mesi.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art119 · fonte su Normattiva