Art. 122
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[1]La ferma di servizio nell'esercito permanente e nella milizia mobile, e' di due specie: l'una permanente, l'altra temporanea.
[2]La ferma permanente e' di 8 anni e decorre dal giorno dell'arruolamento.
[3]La ferma temporanea e' di 12 o di 9 anni e decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale lo arruolato e' ascritto compiono il ventunesimo anno di eta'.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva