Art. 126
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[1]Gli inscritti annoverati alla 2° categoria sono obbligati al servizio militare nell'esercito permanente e nella milizia mobile per 9 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale appartengono compiono il 21° anno di eta'.
[2]In tempo di pace normalmente rimangono in congedo illimitato; sono pero' chiamati per un tempo non maggiore di cinque mesi, ripartibili in uno o piu' anni, per ricevere la necessaria istruzione militare, la quale sara' loro data possibilmente in diversi periodi in modo da non pregiudicare l'esercizio delle varie professioni; e qualora essi dessero prova di cognizioni militari, specialmente nel maneggio e nell'uso delle armi, potranno essere dispensati da una parte corrispondente delle esercitazioni.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva